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Il Comune deve motivare il cambio di classamento di un immobile

Il Comune ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una S.p.a. impegnata nel settore trasporti marittimi. Questo riguarda il nuovo classamento di un fabbricato in concessione demaniale (D7), applicato dal comune secondo una presunta rendita di immobili similari.

La risposta della società

La società ha, quindi, deciso di impugnare l’atto impositivo dinanzi alla CTP (Consulente Tecnico di Parte) sostenendo la tesi secondo la quale il cambio di categoria e classe dell’immobile non fosse motivato e che, quindi, il Comune non avrebbe potuto modificare il classamento e con esso la rendita catastale.

  • La rendita catastale, dipende dalla categoria catastale che viene attribuita in base alla destinazione d’uso e alle caratteristiche costruttive dell’immobile.
  • La classe si stabilisce in base al contesto urbano e alle caratteristiche dell’unità immobiliare che non vengono valutate nell’attribuzione della categoria.

La normativa dietro al caso

La legge n. 662/1996 e dall’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, che risulta combinata con le disposizioni dello Statuto del contribuente, art. 7, legge n. 212/2000, “Chiarezza e motivazione degli atti”, è la normativa che regolamenta il classamento degli immobili.

Questa prescrive che, in caso di cambio di classamento, il Comune debba fornire un’appropriata motivazione che si fondi sia su un reale presupposto sia su delle valide ragioni giuridiche: in particolare, l’art. 3, comma 58, legge n. 662/1996 stabilisce che il comune chieda all’Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento non risulti aggiornato ovvero non congruo rispetto a fabbricati similari.

Il responso della Corte

La Corte ha rilevato che l’atto del Comune non conteneva criteri sufficienti per motivare una diversa rendita catastale al fabbricato. Cosa non andava?

L’avviso di accertamento inviato all’azienda conteneva solo una lettera con la quale il Comune faceva richiesta di una verifica dell’immobile all’UTE, affermando che il fabbricato e l’area portuale avrebbero dovuto costituire un unico comprensorio, ma senza fare menzione degli altri immobili similari utilizzati per la comparazione.

Secondo la norma regolatrice, l’atto di revisione del classamento deve contenere necessariamente, pena l’annullamento, sia le ragioni giuridiche sia i presupposti di fatto della modifica: non può limitarsi a indicare categoria e classe attribuita dall’Agenzia del Territorio all’immobile. È, anzi, tenuta a precisare le motivazioni del cambiamento, quindi la Corte ha accolto il ricorso della società.

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